Una ballerina di night club viene invitata, ai sensi dell’art. 32 dpr. 600/73 e 51 dpr. 633/72, a spiegare la divergenza tra i versamenti di conto corrente e quanto da lei dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi. In primo e secondo grado il contribuente/ ballerina riesce a spuntarla per i seguenti motivi: (i) “l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare la ricorrenza di svolgimento di lavoro autonomo”; (ii) “i proventi derivanti dall’esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione”. La questione si sposta, quindi, dinanzi l’attenzione della Suprema Corte. Secondo il “pensiero” dei giudici di legittimità, il reddito della contribuente – ballerina così come ricavato dall’esercizio dell’attività di meretricio deve essere assoggettato a tassazione a fini IRPEF e IVA. Sul punto si era, altresì, espressa anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 20 novembre 2010, n. 268: “una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purchè le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie”, e che "la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita, che rientra nella nozione di attività economiche, demandando al giudice nazionale di accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.
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